Dottrina / Giurisprudenza commentata

Su chi grava il compenso del curatore in caso di revoca del fallimento?

08 Novembre 2023 |
Vincenzo Papagni

La Corte chiarisce che, in caso di successiva revoca del fallimento, il pagamento del compenso del curatore non può addossarsi alla società tornata in bonis laddove non sia accertato un suo contegno colpevole.

Massime

Nell'ipotesi di revoca del fallimento, mai può addossarsi il costo della procedura senza previa indicazione della parte che si ritenga onerata e (soprattutto) in assenza di un accertamento di un suo contegno colpevole.

In tal caso, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del Tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. [Tale principio, assolutamente consolidato e del quale pure il provvedimento impugnato dà atto, si risolve nella considerazione che, in caso di revoca del fallimento, mai può addossarsi il costo della procedura senza previa indicazione della parte che si ritenga onerata e (soprattutto) in assenza di un accertamento di un suo contegno colpevole].



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