Rappresentanza diretta e indiretta: i limiti alla responsabilità solidale12 Settembre 2025
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Il caso La complessità e il tecnicismo delle procedure internazionali rendono necessaria la figura del rappresentante doganale, al fine di consentire alle imprese di delegare il rapporto con la Dogana a professionisti qualificati ed esperti nelle operazioni di importazione ed esportazione. Uno dei temi maggiormente discussi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione riguarda i limiti oggettivi alla responsabilità solidale che si instaura tra il rappresentante e il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. La tendenza, ormai consolidata in giurisprudenza, è di affermare l'illegittimità della pretesa dell'IVA avanzata nei confronti del rappresentante indiretto in dogana: infatti, non rientrando l'Iva all'importazione nella definizione di obbligazione doganale, non può configurarsi nessuna responsabilità solidale in ordine ad essa. Sul punto, la riforma della normativa doganale, approvata dal D.Lgs. 141/2024, ha introdotto importanti novità. Contenuto riservato agli abbonati. |