Responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA03 Luglio 2024
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Il cessionario, soggetto passivo IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell’IVA qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”. L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta. Il caso La solidarietà del cessionario nel pagamento dell’IVA, in luogo del disconoscimento della detrazione, implica l’obbligo autonomo, per il cessionario, di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. L’Ufficio, pertanto, non provvede a rettificare la detrazione operata dal cessionario, ma ad esigere nei suoi confronti l’imposta per il semplice fatto, avente rilevanza giuridica, del suo omesso versamento da parte del cedente. Occorre, quindi, individuare i presupposti del vincolo solidale e le modalità di prova dell’esclusione della responsabilità da parte del cessionario. Contenuto riservato agli abbonati. |