Bonifico bancario: quando il pagamento si considera effettuato?28 Settembre 2023
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L'adempimento di un'obbligazioni pecuniaria (ai sensi degli artt. 1182 e 1183 c.c.) si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro.
Inoltre, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca (è appunto il caso del bonifico) si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso (in tal senso anche: Cass. 21 marzo 2023 n. 8046).
La Cassazione, inoltre, in merito al potere del giudice di ridurre la penale per il ritardo, afferma che, trattandosi di un potere esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale.
Il criterio, al quale il giudice deve fare riferimento nell'esercitare tale potere, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto. |