Le Sezioni Unite sulla capacità processuale suppletiva del fallito all'impugnazione degli atti impositivi19 Settembre 2023
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Massime In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare soltanto in caso di astensione del curatore dall'impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato.
L'insussistenza dello stato di inerzia del curatore, come sopra inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
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