Dottrina / Giurisprudenza commentata

Le Sezioni Unite sulla capacità processuale suppletiva del fallito all'impugnazione degli atti impositivi

19 Settembre 2023 |
Pronunciandosi sull'ordinanza interlocutoria della V Sezione della Cassazione, le Sezioni Unite forniscono alcuni chiarimenti circa l'esatta delimitazione del concetto di “inerzia del curatore”, quale presupposto della legittimazione processuale del fallito ad impugnare gli atti impositivi relativi a periodi d'imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Massime

In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare soltanto in caso di astensione del curatore dall'impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato.

L'insussistenza dello stato di inerzia del curatore, come sopra inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.



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