Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

L'utilizzabilità delle prove acquisite in modo illecito

15 Gennaio 2024 |

In mancanza di una norma nell’ordinamento che ne vieti la raccolta nella fase istruttoria, analoga a quella prevista nella giurisdizione penale, l’utilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti a fondamento della pretesa fiscale ha dato luogo a un vasto contenzioso tributario. La giurisprudenza di legittimità ne ha riconosciuto l’utilizzabilità con il solo limite della salvaguardia dei diritti fondamentali di rango costituzionale. Limite sfumato nelle recenti pronunce considerato un “temperamento” nella materia fiscale, che esclude l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della tutela del domicilio o del segreto professionale in mancanza di tempestiva opposizione del contribuente alle indagini irrituali. Nell’ambito dello scambio di informazioni con Autorità estere, maggiori garanzie sono offerte dalla giurisprudenza della CGUE. Il quadro normativo è, però, recentemente mutato con la pubblicazione del decreto delegato sulla modifica dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede l’inutilizzabilità degli atti istruttori illegittimi.

Sommario

Il caso

Dopo un risalente orientamento più garantista, che escludeva l’utilizzabilità delle prove acquisite in modo illegittimo, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui dati finanziari provenienti dallo scambio di informazioni con autorità estere (liste Falciani, Pessina, Vaduz, Panama Papers), ha statuito che è legittimo utilizzare qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifiche previsioni di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, i dati bancari trasmessi dalle autorità finanziarie estere, “sebbene acquisiti con modalità illecite”, sono utilizzabili per fondare gli atti impositivi.

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