L'utilizzabilità delle prove acquisite in modo illecito15 Gennaio 2024
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Il caso Dopo un risalente orientamento più garantista, che escludeva l’utilizzabilità delle prove acquisite in modo illegittimo, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui dati finanziari provenienti dallo scambio di informazioni con autorità estere (liste Falciani, Pessina, Vaduz, Panama Papers), ha statuito che è legittimo utilizzare qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifiche previsioni di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, i dati bancari trasmessi dalle autorità finanziarie estere, “sebbene acquisiti con modalità illecite”, sono utilizzabili per fondare gli atti impositivi. Contenuto riservato agli abbonati. |