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Remissione in bonis sismabonus per omessa presentazione nei termini dell'Allegato B01 Settembre 2023
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Progetto iniziato nel 2017 con proroga dei termini di ultimazione dei lavori e relative varianti. Nel 2023 vengono effettivamente ultimati i lavori e i costi sostenuti competono in prevalenza a questo esercizio fiscale (2023). La società ha intenzione di fruire del sismabonus per l'esercizio 2023, inserendo la prima rata di detrazione nel modello redditi presentato entro il 30/11/2024. Modello B1 e B2 verranno presentati a fine lavori. L'allegato B, che viene emesso tardivamente, entro quando deve essere presentato?
Il comma 3 dell'art. 3 D.M. 58/2017, sostituito poi dall'art. 1 D.M. 24/2020, prevede che l'asseverazione di riduzione del rischio sismico (c.d. Allegato B) debba essere allegata alla SCIA di inizio attività o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'introduzione del DL 11/2023, la mancata presentazione nei termini dell'Allegato B determinava la preclusione all'accesso del sismabonus (Risp. AE 25 agosto 2021 n. 554). Solo di recente, con l'introduzione dell'art. 2-ter, c. 1, lett. c) DL 11/2023, il Legislatore ha esteso l'istituto della Remissione in bonis (introdotto dapprima dal DL 16/2012) all'omessa presentazione dell'Allegato B per gli interventi antisismici, consentendo – dunque – ai contribuenti di rimediare all'errore, mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro. Il ricorso all'istituto della Remissione in bonis è possibile a patto che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento a conoscenza dell'autore dell'inadempimento. Una volta c... Contenuto riservato agli abbonati. |