Dottrina / Riviste

Pagamento e detrazione dell’IVA all’importazione

11 Agosto 2023 |

All'atto del passaggio della linea doganale unionale di merci provenienti da Stati extra UE può sorgere l'obbligazione doganale al pagamento della fiscalità di confine, avente ad oggetto tanto i dazi, nel caso di immissione in libera pratica della merce, quanto anche l'IVA nel caso in cui l'importatore decida per l'importazione definitiva della merce.  

Il pagamento dell'IVA in dogana presuppone l'importazione nonché l'immissione in consumo dei beni e risponde alle regole previste dalla Dir. IVA 2006/112/CE e, internamente, dal DPR 633/72.  

Sommario

Il versamento dell'IVA

L'art. 67 c. 1 DPR 633/72, individua come operazioni di importazione quelle di:

a) immissione in libera pratica (quale regime doganale “definitivo” che precede sempre l'eventuale operazione di importazione, definito dall'art. 5 n. 16) Reg. UE 952/2013);

b) perfezionamento attivo;

c) ammissione temporanea di beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano.

L'imposta va corrisposta dal proprietario della merce o da colui che la detiene nel passaggio in linea di dogana (vettore/trasportatore in rappresentanza doganale indiretta), qualora l'importatore abbia optato per il regime doganale definitivo dell'importazione, il quale presuppone il pagamento della fiscalità daziaria (se dovuta) e, nel caso, dell'IVA, da accertare, liquidare e riscuotere “per ciascuna operazione” secondo l'art. 70 DPR 633/72.

Ai sensi dell'art. 69 DPR 633/72, l'IVA va applicata con le aliquote previste dall'art. 16 per le cession...

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