Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Determinazione della base imponibile delle permute in funzione del “valore normale”

14 Gennaio 2026 |

Per le permute, la normativa italiana prevedeva fino al 31 dicembre 2025 che base imponibile IVA fosse costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione. L’applicazione del criterio del “valore normale” si poneva in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che considera applicabile tale criterio per le sole operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri. Dal 1° gennaio 2026 cambia lo scenario di riferimento.

Il caso

Nelle permute, fino a tutto il 2025, la base imponibile era costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione, laddove il “valore normale” è costituito, di regola, dall’intero importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

La normativa italiana si poneva in contrasto con quella comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale il criterio del “valore normale”, inteso come prezzo di vendita, è previsto per le sole operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri e non può essere, quindi, applicato alle permute.

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