Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Determinazione della base imponibile delle permute in funzione del “valore normale”

13 Aprile 2026 |

Per le permute, la normativa italiana, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati anteriormente al 1° gennaio 2026, prevedeva che base imponibile IVA è costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione. L’applicazione del criterio del “valore normale” si poneva in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che considera applicabile tale criterio per le sole operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri.

Il caso

Nelle permute, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati anteriormente al 1° gennaio 2026, la base imponibile era costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione, laddove il “valore normale” è costituito, di regola, dall’intero importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

La normativa italiana si poneva in contrasto con quella comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale il criterio del “valore normale”, inteso come prezzo di vendita, è previsto per le sole operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri e non può essere, quindi, applicato alle permute.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona