Determinazione della base imponibile delle permute in funzione del “valore normale”14 Gennaio 2026
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Il caso Nelle permute, fino a tutto il 2025, la base imponibile era costituita dal “valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione, laddove il “valore normale” è costituito, di regola, dall’intero importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. La normativa italiana si poneva in contrasto con quella comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale il criterio del “valore normale”, inteso come prezzo di vendita, è previsto per le sole operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri e non può essere, quindi, applicato alle permute. Contenuto riservato agli abbonati. |