Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Modalità di nomina del rappresentante fiscale

22 Aprile 2025 |

La prassi amministrativa, in contrasto con la norma di riferimento, non attribuisce efficacia costitutiva alla nomina del rappresentante fiscale mediante la dichiarazione di inizio attività o di variazione dati. La giurisprudenza è, invece, pervenuta ad una conclusione in linea con il dato normativo, evitando che il rappresentante fiscale debba giustificare il mandato in base a mezzi diversi dalla mera comunicazione all'Ufficio dell'inizio del rapporto di rappresentanza fiscale.

Sommario

Il caso

In merito alla nomina del rappresentante fiscale mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate resa in sede di dichiarazione di inizio attività o di variazione dati, la prassi amministrativa ha precisato che si tratta di una modalità che, pur essendo prevista dall'art. 1 c. 4 DPR 441/97, al quale fa rinvio l'art. 17 c. 3 DPR 633/72, non è dotata di efficacia costitutiva del rapporto di rappresentanza fiscale.

Tale posizione, nel circoscrivere i mezzi ufficiali attraverso i quali la rappresentanza fiscale può ritenersi validamente costituita nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, oltre a porsi in contrasto con il dato normativo è, inoltre, difforme all'orientamento della giurisprudenza, per la quale il rapporto di rappresentanza può risultare dalla dichiarazione anagrafica di inizio attività o di variazione dati.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona