Classificazione doganale: la qualificazione del prodotto come “parte”19 Luglio 2023
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Il caso La classificazione è un elemento fondamentale della fiscalità doganale e degli adempimenti connessi all’importazione o all’esportazione. Tutti gli operatori economici hanno il compito di indicare, in sede di dichiarazione doganale, il codice di classificazione della merce trattata. Talvolta, però, la complessità intrinseca del prodotto può generare dubbi circa la corretta assegnazione dei codici, che possono sfociare in veri e propri contenziosi giudiziari. In particolare, quando si tratta di classificare un prodotto nella voce o sottovoce doganale di un altro prodotto, come “parte” di esso, appaiono necessarie approfondite analisi tecniche e scientifiche al fine di individuare con precisione le proprietà del bene. La definizione di “parte” secondo la Corte di Giustizia UE Nell’interesse di un’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, la qualifica di “parti”, cui si fa riferimento in un determinato capitolo della Nomenclatura combinata, deve essere adottata sulla base non già della natura servente e della destinazione dei prodotti, bensì valutando se tali parti condizionano in maniera determinante i beni principali a cui sono collegati. Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli (ex multis, C.Giust. UE 16 settembre 2004 C‑396/02, DFDS; C.Giust. UE 15 settembre 2005 C‑495/03, Intermodal Transports; C.Giust. UE 8 dicembre 2005 C‑445/04, Possehl Erzkontor). Qualora nella Nomenclatura Combinata non esista alcuna sottovoce che corrisponde precisamente a tale funzione principale, il prodotto deve essere classificato in una sottovoce residuale della NC. Con la C.Giust. UE 17 febbraio 2007 C-183/06, RUMA, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito alla classificazione doganale di una tastiera a membrana per telefono cellulare con funzioni di agenda. Nella vicenda esaminata dal giudice europeo, una Società tedesca riteneva che tale prodotto dovesse classificarsi nella sottovoce 8529 90 40, in quanto parte di un telefono cellulare ai sensi della voce 8525 (“apparecchi trasmittenti”). Il giudice del rinvio sosteneva, invece, che la classificazione del prodotto controverso non debba essere effettuata tenendo conto delle macchine che figurano tra quelle elencate nella detta sezione, alle quali esso è in ultima analisi destinato, bensì tenendo conto della macchina alla quale è immediatamente destinato; di conseguenza, il prodotto controverso dovrebbe essere classificato nella sottovoce 8538 90 99 della NC, essendo la sua destinazione immediata quella di completare una tastiera, ai sensi della voce 8537. La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE. Il Giudice europeo ricorda che, ai fini di una corretta classificazione doganale, il termine “parte” deve implicare la presenza di un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile. A tal proposito occorre constatare che l’assemblaggio della tastiera a membrana controversa nella causa principale con gli altri elementi che compongono il telefono cellulare permette di garantire l’unità funzionale di quest’ultimo. La nozione di «unità funzionale», come definita dalla giurisprudenza della Corte, ricorre quando una macchina o un apparecchio siano costituiti da elementi distinti, concepiti per svolgere congiuntamente una funzione unica ben determinata (C.Giust. UE 7 ottobre 1985 223/84, Telefunken Fernseh und Rundfunk). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che detta membrana ha un ruolo diretto nell’uso del telefono cellulare in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni del telefono stesso. Senza la tastiera a membrana controversa nella causa principale è impossibile accedere alle varie funzioni del telefono. Alla luce di ciò, essa costituisce incontestabilmente un componente indispensabile per il funzionamento del telefono cellulare e deve essere classificata nella sottovoce 8529 90 40. Il recente intervento della Corte di Giustizia UE Recentemente la Corte di Giustizia ha affrontato un caso analogo, relativo alla classificazione di parti di un prodotto (C.Giust. UE 9 marzo 2023 C-725/21). Nello specifico, una Società slovena aveva importato alcune parti di sedili per autoveicoli utilizzando la voce doganale 9401 90 80 NC; l’Autorità tributaria sosteneva, invece, che i prodotti in questione non potessero essere considerati come parti di un prodotto, in quanto meri accessori, e dunque dovevano essere classificati in differenti voci doganali. I giudici di merito hanno sottoposto la questione alla Corte di Giustizia UE, la quale, richiamando alcune precedenti pronunce, ha evidenziato che, per qualificare un prodotto come “parte”, non è sufficiente dimostrare che, in sua assenza, la macchina o l’apparecchio non sarebbe in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato, ma occorre altresì provare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina o dell’apparecchio di cui trattasi è condizionato da tale articolo (C.Giust. UE 8 dicembre 2016 C-600/15, Lemnis Lighting,). La Corte enuncia, dunque, un importante principio di diritto, evidentemente applicabile a tutti gli operatori che importano o esportano “parti” di un bene. Il dispositivo della sentenza in commento sancisce, infatti, che “la voce 9401 della Nomenclatura combinata […], deve essere interpretata nel senso che la nozione di «parti» di un sedile per autoveicoli non comprende le merci che non sono indispensabili affinché tale sedile possa svolgere la propria funzione. La Corte di Cassazione recepisce l’orientamento comunitario A partire dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il nostro ordinamento si è accostato all’interpretazione dei giudici europei in materia di classifica doganale e, in particolare, circa la corretta qualificazione di “parte” di un prodotto. Un primo caso rilevante attiene alla classificazione di un particolare “catetere-guida” utilizzato negli interventi di angioplastica per impiantare uno stent coronarico (Cass. 15 ottobre 2019 n. 25966). La società importatrice, produttrice di tecnologie mediche, riteneva di poter classificare tale prodotto sotto la voce 9021 (“apparecchi da inserire nell’organismo umano”), in quanto parte o accessorio di un impianto di stent. L’Agenzia delle Dogane sosteneva, invece, che il dispositivo in questione dovesse essere classificato alla voce doganale 9018, relativa a “strumenti e apparecchi per la medicina”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'inquadramento del catetere guida utilizzato negli interventi di angioplastica coronarica nella voce n. 9018 dipende dalla configurabilità o meno del detto dispositivo come "parte" e/o "accessorio" di uno stent coronarico, ai sensi della nota 2, lett. b), del capitolo 90 della tariffa doganale comune […]. La lettera b), ha carattere sussidiario rispetto alla regola sancita dalla lettera a) e si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base di quest'ultima poiché esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC. Nella fattispecie in oggetto, tale dispositivo non può essere qualificato come parte di un impianto stent (sottovoce 9021), dal momento che il funzionamento dello stesso non dipende né è condizionato dalla presenza, peraltro temporanea, di un catetere-guida, il quale non è in grado di conferire utilità supplementari alla funzione principale dell’impianto. Ne consegue che il catetere-guida utilizzato negli interventi di angioplastica per impiantare uno stent coronarico va classificato sotto la voce doganale 9018 della NC, comprendente "gli strumenti o gli apparecchi per la medicina" e non già sotto la voce 9021, relativa, tra l'altro "agli apparecchi da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità. La medesima conclusione è stata raggiunta in un’altra sentenza di legittimità (Cass. 6 febbraio 2023, n. 3532), nella quale la Corte di Cassazione si è pronunciata relativamente al caso di una Società italiana, che ha importato videocamere action cam e i relativi accessori, utilizzando per entrambi la voce doganale 8525 80 30 (“fotocamere digitali”). I giudici di legittimità hanno accolto la richiesta di rettifica dell’Agenzia delle dogane, secondo la quale la voce doganale in questione non poteva essere attribuita anche agli accessori, non potendo questi essere qualificati come “parti” delle videocamere. Ad avviso della Suprema Corte, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il mero fatto che gli accessori fossero "serventi destinati "esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da (omissis) giustificasse la loro classificazione nella voce (omissis); così ha considerato un elemento, in sé, insufficiente e privo di rilievo e, invece, ha omesso di valutare se detti articoli fossero indispensabili e condizionassero, sul piano meccanico od elettrico, il funzionamento degli apparecchi digitali importati. La Suprema Corte ha, pertanto, affermato la necessità di assegnare una diversa sottovoce doganale ai prodotti accessori, con conseguente recupero del dazio. |