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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di carburanti

20 Maggio 2025 |

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori, nel tempo, è stato progressivamente implementato dal legislatore. Soggetti obbligati, operazioni esonerate, modalità e termini di trasmissione dei dati, regime sanzionatorio.

Sommario

Introduzione

A decorrere dal 1° luglio 2019, per la generalità dei soggetti passivi IVA è iniziata la graduale implementazione della certificazione telematica delle operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate di cui all'art. 22 DPR 633/72, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica (salvo richiesta del cliente), ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 127/2015.

La memorizzazione e la trasmissione telematica avvengono attraverso l'ausilio del registratore di cassa telematico con capacità di connettersi ad internet, il quale, al momento della chiusura di cassa, in automatico predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette lo stesso al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di operazioni relative a cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, l'art. 2 DPR 696/96 esonera le stesse dall'obbligo di certificazione tramite scontrino fiscale qualora vengano effettuate nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte e professione. Al contrario, se le suindicate cessioni sono effettuate nei confronti dei soggetti titolari di parti...

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