Crediti rifiutati a seguito della cessione diretta del credito18 Luglio 2023
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Crediti da ristrutturazione edilizia per spese sostenute, fatturate e pagate nel 2021. A fronte di tali spese, nel 2022 il contribuente ha presentato per il tramite del cassetto fiscale comunicazione di cessione del credito in favore di un intermediario finanziario (regolare comunicazione all'AE e apposizione del visto di conformità). Dopo rifiuto dell'intermediario, il contribuente ritrova questa parte del credito nella colonna “crediti rifiutati” del cassetto fiscale. Questo credito “rifiutato” può essere ceduto di nuovo? O lo si può portare nella propria dichiarazione dei redditi?
Nel caso esposto dal gentile lettore, il beneficiario della detrazione decide di optare per la cessione del credito di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 121 DL 34/2020 a favore di un intermediario finanziario, in luogo della detrazione diretta. A seguito della cessione diretta, avvenuta mediante la trasmissione della Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cessionario rifiuta il credito con la conseguenza che il beneficiario visualizza nel proprio cassetto fiscale l'ammontare del credito in stato “rifiutato”. Il beneficiario, a questo punto, può decidere alternativamente di: 1) Procedere con una nuova cessione del credito, mediante la trasmissione di una nuova Comunicazione di opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per le spese sostenute nel 2021, la scadenza per l'invio della Comunicazione era prevista per il 29 aprile 2022. Con la Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'istituto della Remissione in bonis alle cessioni dei crediti, concedendo la possibilità ai contribuenti di presentare la Comunicazione di opzione per le spese sostenute nel 2021 entro il 30 novembre... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |