Dottrina / Riviste

La Mediazione tributaria come forma di contenzioso extraprocessuale

17 Gennaio 2024 |

La mediazione tributaria riveste una rilevanza fondamentale nell’incentivare una definizione dei tributi concordata tra Ufficio e contribuente nella fase di trattazione amministrativa, senza dover ricorrere alle corti tributarie. Su queste premesse era stato istituito l’obbligo di reclamo/mediazione tributaria per le controversie inferiori a 50.000 €. Tuttavia, tale strumento non ha mai portato a un vero contradditorio pregiudiziale con l’Ufficio legale, limitandosi a una singola comunicazione di diniego o accertamento parziale/totale. Ma come cambia la mediazione tributaria dopo i decreti fiscali, attuativi della Delega fiscale, del 2024?

La mediazione tributaria come contenzioso amministrativo non giurisdizionale

Esistono diversi istituti attraverso cui il contribuente può dialogare con il Fisco, al fine di proporre le proprie difese per giungere alla determinazione della “giusta imposta”. Oltre al generale istituto dell'autotutela, valido per tutti gli atti amministrativi e non riservato alla materia fiscale, la definizione concordata della pretesa tributaria può avvenire attraverso l'accertamento con adesione (di cui al D.Lgs. 218/97), la conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48-bisD.Lgs. 546/92) ed - dopo la sua introduzione nel 2011 – con il reclamo/mediazione disciplinato dall'art. 17-bisD.Lgs. 546/92. Tali strumenti sono stati definiti come “strumenti deflattivi del contenzioso”, con un approccio processualistico che mette ingiustamente in secondo piano l'importanza dell'azione amministrativa nella determinazione delle imposte. In questa definizione si sottintende la preminenza della fase giurisdizionale, svalutando quella amministrativa cui si ricorrerebbe solo per deflazionare il contenzioso. Si  trascura così la matrice amministrativa del diritto tributario, secondo cui la sede naturale per la determi...

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