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Conversione DL Omnibus: plurime proroghe di adempimenti e versamenti

06 Luglio 2023 |
Pubblicata in GU del 5 luglio 2023 n. 155 la legge di conversione del DL Omnibus. Le principali novità riguardano la proroga al 20 luglio dei versamenti delle imposte per i soggetti ISA e i forfetari e al 30 settembre per la compensazione del bonus per l'acquisto di carburanti per l'attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022.

Fonte: QuotidianoPiù

La legge di conversione del DL 51/2023 (decreto Omnibus), recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è stata pubblicata in GU del 5 luglio 2023 n. 155.

Le principali misure fiscali

Le principali previsioni della legge di conversione prevedono la proroga di:

  • versamento delle imposte dei soggetti ISA;
  • utilizzo tax credit carburanti imprese agricole III trimestre 2022;
  • versamento dell'imposta sulle cripto-valute;
  • termini della rottamazione-quater;
  • trasmissione della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille;
  • rilevanza IVA delle operazioni rese da determinate associazioni.

Proroga dei versamenti dei soggetti ISA

Il termine del 30 giugno 2023 per il pagamento delle imposte da parte dei soggetti per i quali è prevista l'applicazione degli indici ISA e dei contribuenti che adottano il regime forfetario viene prorogato al 20 luglio 2023: tale proroga era stata annunciata con il comunicato stampa ministeriale 14 giugno 2023 n. 98.

La proroga non coinvolge tutti contribuenti ma solamente quelli che:

  • esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA),
  • presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • aderiscono al regime forfetario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR.

I versamenti dei citati contribuenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA possono essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.
  • entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Una speciale sospensione è già stata prevista dal DL 61/2023 (decreto Alluvioni): tale sospensione coinvolge gli adempimenti e i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 dei contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023 (i comuni sono individuati nell'allegato 1 del decreto). I pagamenti delle imposte e dei contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi o sanzioni.

Tax credit carburanti imprese agricole III trimestre 2022

Viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per l'utilizzo (beneficiari e cessionari) del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022.

Il credito spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61 e è pari al 20% dei costi sostenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 per l'acquisto di gasolio o benzina impiegati:

  • per la trazione di mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività;
  • per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (solo per le imprese agricole e della pesca).

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo: 6972). Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se a favore di “soggetti qualificati”, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 settembre 2023 (termine prorogato dal 30 giugno 2023).

Versamento dell'imposta sulle cripto-valute al 30 settembre 2023

Il versamento dell'imposta sulle cripto-valute ai sensi della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, L. 197/2022) viene prorogato al 30 settembre 2023: analogamente a quanto previsto per la proroga dei versamenti delle imposte dei dichiarativi, il differimento del termine al 30 settembre 2023 per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 è stato annunciato dal MEF il comunicato stampa del 13 giugno 2023 n. 96, il termine, dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo e viene posticipato al 30 settembre 2023 anche il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Proroga termini rottamazione-quater

Viene differito il termine per aderire alla rottamazione-quater dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Nel dettaglio si interviene a modificare il testo della legge di Bilancio 2023 prevedendo che:

  • è stato già prorogato dal 30 aprile allo scorso 30 giugno 2023 il termine entro cui il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare la dichiarazione all'agente della riscossione, in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di 18 rate;
  • è stato già differito dal 30 aprile allo scorso 30 giugno 2023 il termine per integrare la dichiarazione già presentata;
  • è rinviata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata. Restano le scadenze delle rate successive alla prima (30 novembre 2023 e poi 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). In caso di pagamento rateale gli interessi sono dovuti, al tasso del 2% annuo, dal 1° novembre 2023, in luogo del 1° agosto 2023;
  • è differito al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve trasmettere, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Il DL 61/2023 (decreto Alluvioni) ha già previsto un calendario ad hoc per i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023:

  • il termine per l'invio dell'istanza di definizione agevolata è fissato 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 ottobre 2023);
  • la scadenza per il pagamento della prima o unica rata è spostata al 31 gennaio 2024.

Trasmissione dei dati relativi alla destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati delle schede con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis), DLgs. 241/97) viene posticipata alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022.

Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati per destinare parte dell'Irpef allo Stato, ad enti religiosi, al sociale o a partiti politici continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, c. 1, decreto del Ministro delle finanze n. 164/1999.

Proroga per l'applicazione dell'IVA a determinate associazioni

Viene prevista la proroga al 1° luglio 2024 per il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

Le altre misure

Le altre misure della legge di conversione prevedono:

  • una nuova proroga dei finanziamenti con garanzia pubblica all'80%, destinati ai soggetti “prioritari” per l'acquisto della prima casa. Sarà possibile fruire dell'agevolazione fino al 30 settembre 2023;
  • maggiori tutele per i risparmiatori: elevato dal 30% al 40% l'importo indennizzabile agli azionisti; prorogata al 31 ottobre 2023 l'operatività della Commissione Tecnica ed integrata l'autorizzazione di spesa necessaria di Consap.