Dottrina / Riviste

Sì al cram down fiscale ma no all'eccessiva durata del piano

05 Luglio 2023 |

L'articolo tratta del cram down fiscale, ovvero della possibilità - prevista sia dalla Legge fallimentare, sia dal nuovo CCI - per il giudice, a determinate condizioni, di omologare il piano di concordato anche in mancanza dell'adesione da parte della Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione.

Sommario
Considerazioni introduttive

Com'è noto, il legislatore dell'emergenza dettata dalla diffusione del virus Covid-19, tra gli altri provvedimenti, con la L. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020 aveva apportato importanti modifiche alle disposizioni della legge fallimentare in materia di transazione fiscale e contributiva introducendo il cosiddetto cram down fiscale.

La ratio sottesa alle suddette modifiche era quella di ampliare la possibilità per le imprese di accedere a procedure concorsuali e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale, quale miglior soluzione alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19.



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