Riviste Evoluzione della responsabilità solidale sulla cessione dei crediti edilizi14 Giugno 2023
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Con l'originaria introduzione dell'art. 121 DL 34/2020, il c. 6 stabiliva che, qualora fosse accertata la mancata sussistenza dei requisiti che davano diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvedeva al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. Successivamente, la norma in esame (c. 6) è stata così modificata: «Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi». Ebbene, ai fini della corretta interpretazione/applicazione della disposizione come ultima formulazione, occorre analizzare i successi interventi integrativi del Legislatore avvenuti con:
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