Dottrina / Riviste

L'eccedenza ACE da riportare nei periodi d'imposta successivi

25 Maggio 2023 |
Il beneficio ACE consente di portare in deduzione, dal reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. L'importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1,3%. Ricostruzione della disciplina e considerazioni ai fini della compilazione del Modello Redditi SC/2023.
Premessa

L'art. 1 DL 201/2011, ha introdotto l'ACE con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Possono fruire dell'ACE:

1. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Reg. CE 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Reg. CE 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

3. le persone fisiche, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.

Pur se non espressamente indicata, si ritiene che possa usufruire dell'ACE anche la società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c..

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73 c. 1 lett. d) TUIR, l'agevolazione è fruibile d...

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