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Rimborso IVA a soggetto non residente: la Cassazione si allinea alla Corte UE

22 Maggio 2023 |
Renato Portale
Non è precluso il rimborso chiesto tramite rappresentante fiscale, per la sola esistenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione del soggetto non residente, se non si verifica la partecipazione effettiva della S.O. alle operazioni di acquisto che hanno formato il credito di cui si è chiesto il rimborso IVA. Con tale pronuncia la Cassazione si allinea agli orientamenti UE in materia.

Non è precluso il rimborso chiesto tramite rappresentante fiscale, alla luce della mera esistenza nel territorio italiano di una stabile organizzazione del soggetto non residente, senza verificare se tale stabile organizzazione abbia partecipato o meno alle operazioni di acquisto che hanno formato il credito di cui si è chiesto il rimborso IVA.

Lo afferma la sentenza della Cass. 3 maggio 2023 n. 11608 nella quale la Suprema corte si allinea ai giudizi emessi dalla Corte di giustizia UE, ribadendo che la sola presenza in Italia della stabile organizzazione non può impedire automaticamente al soggetto non residente di richiedere il rimborso tramite il rappresentante fiscale (o l'identificazione diretta), qualora le operazioni di acquisto poste in essere non possano essere ricondotte a tale stabile organizzazione.

Il principio ora affermato estende i suoi effetti a tutte le modalità di richiesta di rimborso previste dal nostro ordinamento, contenute negli artt. 38-bis, 38-bis2 e 38–ter DPR 633/72 che vanno riformulati e riscritti secondo i vari giudicati della Corte di giustizia, in occasione della prossima Legge di Riforma tributaria e della riscrittura del Decreto IVA.

Rappresent...

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