Fallimento in estensione della “supersocietà di fatto”24 Aprile 2023
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Massima A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il D.Lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 l. fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. [Analogo principio trova applicazione ove si faccia questione del fallimento di una società di capitali la cui attività è riferibile a una società composta dalla stessa e da altri imprenditori, individuali o collettivi. Premesso, infatti, che l'art. 1... Contenuto riservato agli abbonati. |