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Superbonus: il calendario di tutte le scadenze

02 Gennaio 2025 |

Quali sono le scadenze delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus? Un calendario aggiornato, riassunto in schemi operativi, con le date di scadenza e le percentuali a valere per l'anno in corso. Spazio, anche, ai limiti temporali per la cessione del credito/sconto in fattura alla luce delle novità intervenute con il DL 39/2024 (convertito in L. 67/2024).

Gli interventi edilizi possono essere di diversa natura e, nello specifico, possono interessare parti comuni e parti di uso esclusivo. Quindi, parlare di recupero edilizio significa entrare in contatto con un complesso di norme finalizzate alla realizzazione di diverse tipologie di lavori. In tema, gli aspetti strutturali che si possono presentare al tecnico sono molteplici ed è sempre consigliabile eseguire il rilievo dello stato di fatto della struttura reale. Oltre agli aspetti di natura tecnica, occorre valutare con attenzione le attuali agevolazioni fiscali c.d. “Bonus” finalizzati alla detrazione dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Ebbene, la Manovra 2025 (L. 207/2024) ha apportato ulteriori modifiche in tema di Superbonus.

Di seguito la nuova tabella di riferimento:

Scadenza Superbonus 2025

Normativa

DL 34/2020

Soggetti beneficiari

Condizione richiesta per l'agevolazione

Bonus

Scadenza

Art. 119 c. 8-bis.2 

Condominio

Per gli interventi già avviati al 15 ottobre 2025, il Legislatore richiede la presenza di:

-   CILAS (interventi diversi dal condominio);

-   CILAS e delibera assemblea (interventi in condominio); -    l'acquisizione del titolo abilitativo (demolizione/ricostruzione).

65%

31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Proprietari di edifici da 2 a 4 unità  
Onlus, Odv e Aps
Art. 119 c. 8-ter Edifici colpiti da eventi sismici Deve essere accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico - Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E. 110%

Legge di Bilancio 2025

L’art. 1, comma 56, lett. a), L. 207/2024 introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 DL 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: 

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; 
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, l’art. 1, comma 56, lett. b), L. 207/2024 introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico si prevede che: 

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023; 
  • sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento; 
  • l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 8, DPR 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024; 
  • se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Come prevedibile, nessuna proroga per cessione del credito e sconto in fattura, ma anche nessuna riduzione, quindi viene mantenuta la cessione del credito/sconto in fattura, solo per chi ha maturato il diritto in base alle regole vigenti attualmente

In relazione agli ulteriori aspetti già affrontati in materia, valgono le regole e le indicazioni della Legislazione precedente.

Scadenza superbonus con indicazione fino a dicembre 2024

Normativa

DL 34/2020

Soggetti beneficiari

Condizione richiesta per l'agevolazione

Bonus

Scadenza

art. 119 c. 9 L. a)

Condominio

  • delibera esecuzione dei lavori entro il 18 novembre 2022;
  • CILAS entro il 31 dicembre 2022.

110%

31 dicembre 2023

  • delibera esecuzione tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • CILAS entro il 25 novembre 2022.

110%

In assenza delle precedenti condizioni si applicano le nuove percentuali.

90%

31 dicembre 2023

70%

31 dicembre 2024

65%

31 dicembre 2025 (vedi nuovo schema)

Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate

CILAS entro il 25 novembre 2022.

110%

31 dicembre 2023

In assenza delle precedenti condizioni si applicano le nuove percentuali.

90%

31 dicembre 2023

70%

31 dicembre 2024

65%

31 dicembre 2025 (vedi nuovo schema)

Art. 119

c. 9 lett. b)

Unifamiliari

Completamento del 30% del lavoro complessivo avvenuto il 30 settembre 2022.

110%

31 dicembre 2023 (Nota 1)

Condizioni per il 2023:

- il contribuente titolare di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;

- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del c. 8-bis.1 dell'art. 119 DL 34/2020 non superiore a € 15.000.

90%

31 dicembre 2023 (Nota 2)

Art. 119 c. 9 lett. c) e d)

IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Completamento del 60% del lavoro complessivo avvenuto il 30 giugno 2023.

110%

31 dicembre 2023

Art. 119 c. 9lett. d-bis)

Onlus, Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale

CILAS presentata entro il 25 novembre 2022.

110%

31 dicembre 2023

70%

31 dicembre 2024

65%

31 dicembre 2025 (vedi nuovo schema)

CILAS presentata dopo il 25 novembre 2022.

90%

31 dicembre 2023

70%

31 dicembre 2024

65%

31 dicembre 2025 (vedi nuovo schema)

Requisiti di cui all'art. 119 c. 10‐bis.

110%

31 dicembre 2025 (vedi nuovo schema)

Art. 119 c. 9lett. a) e d‐bis)

Interventi di demolizione e ricostruzione

Istanza di acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

110%

31 dicembre 2023

Art. 119 c. 8-ter

Interventi su edifici ricompresi

nei territori colpiti da eventi sismici

Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E.

Deve essere accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

110%

31 dicembre 2025

Interventi su u.i. in edifici vincolati

Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E

Risp. AE 21 settembre 2022 n. 462

Seguono la stessa aliquota e orizzonte temporale dell'edificio vincolato stesso

In sintesi, l'incentivo fiscale del Superbonus è stato prorogato con la Legge di bilancio del 2022 e modificato con la Legge di Bilancio 2023 e con le modifiche intervenute con il Decreto Aiuti Quater (convertito).  

Le principali modifiche introdotte con il DL 176/2022 convertito con L. 6/2023 (Decreto Aiuti Quater)

La normativa rende effettive tutte le ultime modifiche che riguardano a vario titolo le detrazioni fiscali (Superbonus) e il meccanismo di cessione del credito di cui rispettivamente agli artt. 119 e 121 Decreto Rilancio.

Diminuzione della percentuale

La normativa prevede la diminuzione della detrazione del Superbonus al 90%per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110%. Quindi, salvo altri aspetti, il beneficio spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023), nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Restano salve alcune eccezioni del 110% fino al 2025 (zone terremotate).

Quindi, la regola resta:

  • 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.  

Unifamiliari

Esteso il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Successivamente, la L. 38/2023 (conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti) ha prorogato ulteriormente il termine al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi del Superbonus 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e sulle unità unifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome (vedi nota 1). Viene inoltre precisato, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale (al 90%) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche. A tal proposito, viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90%anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per avvalersi dell'agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del c. 8-bis.1 dell'art. 119 DL 34/2020 non superiore a € 15.000 (la norma dispone che il reddito di riferimento deve essere calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni dei requisiti reddituali previsti al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto in esame) cioè:

Numero di parti

Contribuente

1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

Si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'art. 12 TUIR, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel c. 2 del medesimo art. 12, in numero pari a:

Un familiare

Si aggiunge 0,5

Due familiari

Si aggiunge 1

Tre o più familiari

Si aggiunge 2

Esempi di calcolo

reddito per contribuente con coniuge e due figli a carico:

  • Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • Coefficiente di divisione = 3 (1 + 1 per il coniuge + 1 per i due familiari a carico)
  • € 45.000 / 3 = € 15.000. In tal caso il contribuente rientra nel perimetro;

reddito per contribuente con coniuge:

  • Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • Coefficiente di divisione = 2 (1 + 1 per il coniuge)
  • € 45.000 / 2 = € 22.500. In tal caso il contribuente non rientra nel perimetro.

Nota 1: È stato pubblicato nella GU del 10 agosto 2023 n. 186, il DL 104/2023 (c.d. Decreto Omnibus) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”. In particolare, l'art. 24 DL 104/2023 prevede che all'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL 34/2020, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». In sintesi, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Dunque, con questo intervento, il Legislatore si allinea con il precedente DL 61/2023 conv. L. 100/2023 (c.d. Decreto Alluvione) che aveva esteso al 31 dicembre 2023 il termine per ultimare gli interventi previsti dal Superbonus 110% per le villette unifamiliari ma solo in caso di interventi effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall'alluvione.

Dunque, slitta al 31 dicembre 2023 il termine per ultimare gli interventi previsti dal Superbonus 110% per le villette unifamiliari ma solo se gli interventi stessi sono effettuati su unità immobiliari che si trovano nei territori interessati dall'alluvione.

Nota 2: A questo proposito, il Fisco ha fornito alcune precisazioni in tema di proprietà mista:

a) con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, è stato chiarito che il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E);

b) qualora tale ultima condizione non si realizzi, il Fisco ritiene che possa trovare applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali. Per meglio dire, qualora non si realizzi la condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (Circ. AE 13 giugno 2023 n. 13/E):

- se ricorrono le condizioni previste della Legge di bilancio 2023 (approvazione della delibera di esecuzione lavori entro il 18 novembre 2022 e presentazione della CILAS entro il 31 dicembre 2022; oppure, approvazione della delibera di esecuzione lavori tra il 19 ed il 24 novembre 2022 e presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022) si applicano per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, dell'aliquota di detrazione nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025;

- se non ricorrono le condizioni previste della Legge di bilancio 2023, la detrazione è nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del:

  • 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Territori colpiti da eventi sismici e enti del terzo settore

La normativa in commento interviene, integrandolo, sul c. 8-ter dell'art. 119 che riconosce ai soli interventi fiscali eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. La norma aggiunge un nuovo periodo all'articolo stabilendo che, fermo restando quanto previsto dal c. 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati e sostenuti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

Cessione del credito (ammessa alle condizioni ex DL 11/2023 e DL 39/2024)

Riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Inoltre, la normativa, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati cioè banche, intermediari e assicurazioni. In sintesi, come evidenziato dai tecnici in materia, con quest'ultima modifica salgono a 5 le cessioni disponibili: la prima libera o "jolly"; 3 cessioni al sistema bancario; una ulteriore cessione concessa alle banche verso i correntisti non consumatori. Quindi:

a) prima cessione libera;

b) seconda cessione a favore di banche, assicurazioni e ecc. (cessione qualificata);

c) terza cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);

d) quarta cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);

e) quinta cessione del credito: la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA.

(si tratta di regole applicabili, salvo eccezioni, fino al 16 febbraio 2023. Difatti, dal 17 febbraio 2023, il Legislatore ha imposto il divieto della cessione del credito/sconto in fattura con il DL 11/2023).

Salvo le attuali regole del “blocco delle cessioni previste dal DL 11/2023 e delle relative eccezioni”, il Legislatore con la nuova disposizione prevista dall'art. 25 DL 104/2023 (Decreto Omnibus) ha stabilito che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b)DL 34/2020 (sconto in fattura/cessione del credito), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'art. 121, comma 3, DL 34/2020, in tale circostanza:

a) l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito;

b) le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023;

c) nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024;

d) la mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro;

e) la comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Garanzia SACE

Per far fronte alle esigenze di numerose aziende in crisi, è stata istituita un'apposita garanzia in favore delle banche che effettuano prestiti a tali imprese. Si parla di garanzia SACE. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'art. 119 DL 34/2020.  

Le principali modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2023

L'art. 1 c. 894 L. 197/2022 indica una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023. Difatti, secondo la disposizione in commento “le condizioni del d.l. quater” non si applicano in caso di:

- Interventi diversi da quelli effettuati in condominio: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

- Delibera condominiale adottata prima del DL 176/2022: agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA.

- Delibera condominiale adottata con una data compresa tra quella dell'entrata in vigore del DL 176/2022 e il 24 novembre 2022: agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella dell'entrata in vigore del DL 176/2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA.

- Interventi di demolizione/ricostruzione: agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Riepilogo delle novità della legge di bilancio 2023

Soggetti

Condizione per ottenere il 110% per il 2023

Persona fisica proprietaria o comproprietaria di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate

Vincolo della presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022.

Edificio composto da più unità immobiliari con diversi proprietari (Condominio)

1) Ipotesi: nel caso in cui la delibera sia stata approvata entro il 18 novembre 2022, allora sarà sufficiente presentare la CILAS entro il 31 dicembre 2022.

2) Ipotesi: nel caso in cui la delibera sia stata approvata tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, resta l'obbligo di presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022.

3) Ipotesi: se la delibera è successiva al 25 novembre 2022, tutte le spese sostenute nel 2023 potranno godere di aliquota al 90%.

Semplificando: per i condomini il deposito della CILAS è prorogato al 31 dicembre 2022 ma solo se l'assemblea condominiale ha approvato l'esecuzione degli interventi entro il 18 novembre.

Interventi di demolizione con ricostruzione

Il Superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.

Nuovi limiti temporali per la cessione del credito/sconto in fattura e proroghe delle comunicazioni al fisco

A partire dal 17 febbraio 2023, con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenete bonus edilizi, optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d'imposta. L'art. 2 DL 11/2023 (conv. in L. 38/2023), con i commi da 1 a 3-quater, ribadisce il divieto, a partire dal 17 febbraio 2023, di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito. Il testo a seguito della conversione in legge, tuttavia, inserisce una serie di eccezioni alle quali non si applica la nuova disciplina.

DEROGHE AL BLOCCO DELLA CESSIONE

Quando non si applicano le disposizioni dell'art. 2 c. 1 DL 11/2023 (Per l'anno 2024, si invita il Lettore ad approfondire l'argomento a seguito delle novità intervenute con il DL 39/2024 convertito L. 67/2024. Cfr paragrafo ASPETTI LEGATI ALLE DEROGHE: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 2024)

Bonus Barriere architettoniche

opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter DL 34/2020

  • la disposizione riconosce per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista dall'art. 121, c. 1, lett. a) e b) DL 34/2020

Superbonus

interventi per i quali la cessione del credito è consentita a partire dal 17 febbraio 2023 con intervento edilizio già avviato in data antecedente

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA;
  • per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
  • per interventi in zone sismiche 1, 2 e 3 nonché compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati, che alla medesima data del 16 febbraio 2023:

- risultano approvati dall'amministrazione comunale

- abbiano contenuti progettuali di dettaglio

- siano attuabili a mezzo di titoli semplificati

- concorrano al risparmio energetico ed all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati

IACP, ONLUS, ODV, APS

la norma, ai fini di prevenzione di eventuali frodi, specifica inoltre che tali soggetti possono avvalersi dell'opzione sopra citata a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto in esame (17 febbraio 2023)

  • cessioni di crediti derivanti da interventi posti in essere dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'art. 119 DL 34/2020, e quindi:

- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

(Si rinvia ai commi 3-bis, secondo periodo, e 3-ter dell'art. 2 DL 11/2023 per ulteriori indicazioni concernenti la sussistenza in capo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'art. 119 DL 34/2020 Onlus, Odv e Aps, per l'applicazione delle disposizioni in merito al calcolo dei massimali stabilite dal comma 10-bis del citato art. 119 DL 34/2020).

Interventi diversi dal Superbonus

interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo siano:

- già iniziati i lavori;

- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;

- nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni ex:

- art. 16-bis c. 1 lett. d) DPR 917/86 (bonus parcheggi);

- art. 16-bis c. 3 del DPR 917/86(bonus acquisti);

- art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 (sismabonus acquisti).

Ulteriori deroghe

cessioni di crediti derivanti da interventi riguardanti

  • interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Infine, con il decreto milleproroghe (DL198/2022 conv. con la L. 14/2023), il Legislatore è intervenuto in tema di proroghe dei termini della cessione del credito e dell'invio spese edilizie condominiali.

DEROGA AL BLOCCO DELLA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA SUPERBONUS

(Per l'anno 2024, si invita il Lettore ad approfondire l'argomento a seguito delle novità intervenute con il DL 39/2024 convertito L. 67/2024. Cfr paragrafo ASPETTI LEGATI ALLE DEROGHE: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 2024)

Le regole dello sconto in fattura/cessione del credito sono valide se in data antecedente a quella di entrata in vigore del DL 11/2023, quindi fino al 16 febbraio 2023:

per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti:

- presentata la (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL 34/2020;

per gli interventi effettuati dai condomini risulti:

- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;

- risulti presentata la presentata la (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL 34/2020;

per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti:

- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

PROROGA COMUNICAZIONI

Sconto in fattura/cessione del credito

decreto milleproroghe 198/2022 conv. con la L. 14/2023

La comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 DL 34/2020, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Interventi sulle parti comuni di edifici residenziali

decreto milleproroghe 198/2022 conv. in L. 14/2023

Prorogata al 31 marzo 2023, per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, relativi alle spese sostenute nel 2022.

Remissione in Bonis

art. 2-quinquies DL 11/2023

Il Legislatore intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, fissato al 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la c.d. “remissione in bonis”, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. L'Agenzia delle Entrate, audita il 2 marzo 2023 in occasione dell'esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della c.d. remissione in bonis, disciplinata dall'art. 2, c. 1, DL 16/2012 con il versamento della sanzione di 250 euro. La norma proposta si applica specificamente “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023”.

(Nota: Con il DL 39/2024 convertito con la legge 23 maggio 2024, n. 67, il Legislatore ha eliminato l'istituto. Difatti, dopo il 4 aprile 2024, non è più possibile accedere, quando ammessa, all'opzione per la cessione e sconto. Il 4 aprile 2024 è stata anche la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate).

fruizione in dieci anni di crediti, non ancora utilizzati, derivanti da cessione/sconto in fattura

Provv. AE 18 aprile 2023 n. 132123

A seguito della conversione in legge del DL 11/2023, il Fisco ha evidenziato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, c. 4, DL 176/2022 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi. La novità si applica ai crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest'anno. Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus; agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche. Dunque, a fine della nuova opzione temporale, i fornitori e i cessionari potranno comunicare all'Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga - al posto di quella originariamente prevista - semplicemente accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all'interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Nuove regole e limitazioni del Superbonus 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2023 è stato pubblicato il DL 212/2023 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119,119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in vigore dal 30/12/2023.

INTERVENTI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023

(art. 1, comma 1, DL 212/2023)

Ipotesi di esclusione di azione di recupero da parte del Fisco

Le agevolazioni per gli interventi Superbonus per i quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di SAL effettuati fino al 31/12/2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente alla quota dell'intervento effettuato entro il 31/12/2023, anche se a causa della mancata ultimazione non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.

Restano validi gli altri controlli

Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto all'agevolazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante ai sensi dell'art. 121DL 34/2020, commi da 4 a 6.

CONTRIBUTO DELLO STATO PER ULTIMAZIONE LAVORI IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO

(art. 1, comma 2, DL 212/2023)

Le condizioni richieste

Il Legislatore ha previsto l'erogazione di un contributo per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/10/2024 a favore dei soggetti che - entro la data del 31/12/2023 - abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60% e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119DL 34/2020 (vedi tabella del paragrafo Unifamiliari).

Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

INTERVENTI COMPORTANTI LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

( art. 1, comma 2, DL 212/2023 )

Limitazioni

Le nuove disposizioni limitano l'àmbito della deroga (art. 2 DL 11/2023, comma 2, lettera c), riservandola ai soli interventi per i quali si possa ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, individuati come gli interventi per i quali, in data antecedente al 30/12/2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Polizza assicurativa

Il Legislatore ha previsto che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all'art. 119DL 34/2020, comma 8-ter, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Oltre a ciò, si osserva che il Legislatore, con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto ulteriori aspetti alla materia del Superbonus. In particolare:

  • Plusvalenze . La L. 213/2023, con i commi da 64 a 67 dell'art. 1, aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. In sintesi, il comma 64 dell'articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.
  • Variazioni catastali . La L. 213/2023, con i commi 86 e 87 dell'art. 1, dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. “Superbonus”, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge di stabilità 2015.  

ASPETTI LEGATI ALLE DEROGHE: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 2024

a) Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura

Con la legge 23 maggio 2024, n. 67, pubblicata nella G.U. del 28 maggio 2024, n. 123, è stata approvata la conversione in legge del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, che reca nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi e, in particolare, di cessione del credito. A tal proposito, al fine di una maggiore chiarificazione degli interventi normativi, l'ANCE (con dossier di maggio 2024) ha schematizzato/sintetizzato i principali aspetti di interesse, con chiarimenti e approfondimenti sulle misure relative ai bonus fiscali in edilizia.

Anche dopo la conversione in legge del D.L. 39/2024, viene confermato che, per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023 (es. condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all'ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

In sede di conversione in legge del DL, è stato introdotto un ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (Superbonus e bonus ordinari), per la quale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 39/2024, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi (si tratta dei bonus derivanti dagli interventi elencati nell'art. 121, c. 2, DL 34/2020, ossia dal Superbonus e dai bonus ordinari “cedibili”, quali Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni al 50% e Bonus barriere architettoniche).

Come precisato dall'ANCE “da tale momento, non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione”.

Viene confermata, anche dopo la conversione in legge del D.L. 39/2024, l'eliminazione della possibilità di esercitare le opzioni nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall'art.2 del DL 11/2023, ossia per gli interventi riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici e meteorologici, per i cd Enti del terzo settore (IACP, ONLUS, OdV, APS e Cooperative a proprietà indivisa), nonché per gli interventi agevolati con il Bonus barriere architettoniche riguardanti condomini o, a determinate condizioni, abitazioni unifamiliari.

Opzioni per cessione del credito o sconto in fattura relative a spese del 2024

Si ricorda la scadenza del 16 marzo 2025, data entro cui devono essere effettuati importanti adempimenti fiscali relativi ai bonus edilizi. In particolare:

  • comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2024;
  • scadenza dei pagamenti per le rate annuali delle detrazioni relative ai bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Bonus facciate, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni).

b) Immobili danneggiati dal Sisma (istituzione del fondo)

In merito agli immobili danneggiati dagli eventi sismici, durante l'iter di conversione in legge:

  • è stato mantenuto il Fondo pari a 400 mln di euro per il 2024, con la specificazione che lo stesso è diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi riguardanti immobili ubicati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024;
  • per gli immobili situati nelle Regioni “extra cratere”, invece, è stato istituito un apposito Fondo con dotazione per il 2025, per concedere un contributo connesso alla realizzazione di interventi antisismici o energetici sugli stessi.

In particolare, per gli interventi da Superbonus riguardanti:

  • gli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (cd. Regioni del cratere): viene istituito il Fondo pari a 400 mln per il 2024 destinato a finanziare l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per interventi per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024. Restano confermate le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente agli interventi per i quali, al 30 marzo scorso, risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), o sia stata presentata l'istanza;
  • gli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni diverse da quelle di cui sopra (es. Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Molise), nonché quelli colpiti dagli eventi meteorologici delle Marche: viene poi istituito un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici). In tale contesto, la possibilità di continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura riguarda i soli interventi per i quali, al 30 marzo scorso, risulti presentata la CILAS e, per i condomini, adottata la delibera dei lavori (o istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o sia stata presentata l'istanza per la concessione dei contributi.

c) Enti del Terzo Settore (Onlus, OdV, APS)

Il Legislatore sopprime il primo periodo del comma 3-bis (art. 2 DL 11/2023) che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. A questo proposito, come precisato dalla ANCE, comunque è stata mantenuta la condizione per continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo in caso di presentazione della CILAS o, per gli interventi in edilizia libera, di avvio dei lavori al 30 marzo 2024. Inoltre, è stato istituito un apposito Fondo (100 milioni), con dotazione per il 2025, per riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da teli soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria.

d) Ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni

In sede di conversione in legge del DL, è stato previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto. L'obbligo di ripartizione in 10 anni vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi dei suddetti bonus, mentre non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Pertanto, come precisato dall'ANCE, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno comunque ad utilizzarli in base all'odierna ripartizione in:

  • 4 rate, se relativi al Superbonus;
  • 5 quote se connessi ad interventi da Sismabonus, Sismabonus acquisti e Bonus barriere architettoniche (anche se i medesimi crediti sono relativi a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).

e) Divieto di compensazione dei crediti da bonus con i contributi

Con la conversione in legge del DL, è stato previsto che, dal 1° gennaio 2025 le Banche non potranno più compensare i crediti d'imposta da bonus fiscali con:

  • i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;
  • i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La violazione di queste disposizioni comporta il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, oltre ad una sanzione amministrativa pari al 30% del credito d'imposta utilizzato.

f) Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d'imposta acquistati

Sempre per Banche viene previsto l'obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d'imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e al Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti, le cui comunicazioni sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 (con attribuzione del codice univoco e con necessità di utilizzo integrale delle singole quote annuali, senza possibilità di frazionamento delle stesse). Le rate dei crediti d'imposta derivanti dal nuovo frazionamento non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite e l'eventuale quota residua non utilizzata in compensazione nell'anno non è riportabile negli anni successivi, né può essere chiesta a rimborso. Tali nuovi obblighi non operano:

  • nell'ipotesi in cui i soggetti di cui sopra abbiano acquistato i crediti d'imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni;
  • e che ciò sia attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2024 o, per i crediti acquisti dopo tale data, con comunicazione da rendere in sede di accettazione dei crediti acquistati.

g) Eliminazione della “remissione in bonis

Anche a seguito della conversione in legge del DL, viene confermata l'eliminazione della possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (che, per le spese sostenute nel 2023, poteva essere inviata entro il 15 ottobre 2024), mediante l'istituto della “remissione in bonis”.

Quindi, dopo il 4 aprile 2024, non è stato più possibile accedere, quando ammessa, all'opzione per la cessione e sconto.Il 4 aprile 2024 è stata anche la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate, e relative alle spese 2023 (e rate residue 2020-2022), per le quali, prima dell'entrata in vigore del D.L. 39/2024, l'invio della comunicazione sostitutiva sarebbe stato possibile entro il 5 maggio 2024.

Resta salva (come indicato ANCE) la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell'attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd. Allegato B).

h) Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus nel 2024

Confermate le ulteriori comunicazioni previste dal testo originario del DL 39/2024 per fruire del Superbonus che si aggiungono a a quelle già ordinariamente imposte dalla norma agevolativa di riferimento. I nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus “ordinari” (né Ecobonus Sismabonus).

Sono tenuti all'invio delle comunicazioni i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
  • dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa:

  • per il Super-Ecobonus, all'ENEA;
  • per il Super-Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Inoltre, si osserva che:

  • per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), l'omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro;
  • per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.

i) Divieto di compensazione in presenza di ruoli

In presenza di somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo. Come in indicato da ANCE, “questa disposizione non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione, ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza”. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, e le nuove regole sul divieto di compensazione in presenza di debiti d'imposta superiori a 100.000 euro.

j) I controlli dei Comuni

Nella fase di conversione in legge, è stato previsto l'obbligo per i competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica rientranti nel Superbonus o negli altri bonus ordinari “cedibili” (es. bonus edilizia al 50%, Ecobonus e Sismabonus ordinari), della quale siano venuti a conoscenza nell'àmbito dei controlli effettuati in virtù del Testo Unico in Edilizia – DPR 380/2001.

Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.