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Superbonus: il calendario di tutte le scadenze

07 Gennaio 2026 |

Quali sono le scadenze delle agevolazioni fiscali relative al Superbonus? Un calendario aggiornato, riassunto in schemi operativi, con le date di scadenza e le percentuali a valere per l'anno in corso. Spazio, anche, ai limiti temporali per la cessione del credito/sconto in fattura alla luce delle novità intervenute a livello legislativo.

Di seguito la tabella di riferimento al 2025:

Superbonus  2026

Nella Legge di Bilancio 2026 non risultano attualmente previste proroghe o modifiche del Superbonus ordinario, il quale risulta applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Scadenza Superbonus al 31 dicembre 2025

Normativa

DL 34/2020

Soggetti beneficiari

Condizione richiesta per l'agevolazione

Bonus

Scadenza

Art. 119 c. 8-bis.2 

Condominio

Per gli interventi già avviati al 15 ottobre 2025, il Legislatore richiede la presenza di:

-   CILAS (interventi diversi dal condominio);

-   CILAS e delibera assemblea (interventi in condominio); -    l'acquisizione del titolo abilitativo (demolizione/ricostruzione).

65%

 

31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

31 dicembre 2025

Proprietari di edifici da 2 a 4 unità  

 

Onlus, Odv e Aps

 

Art. 119 c. 8-ter

Edifici colpiti da eventi sismici

Deve essere accertato (mediante scheda AeDES o documento analogo) il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico - Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E.

110%

 
   

Legge di Bilancio 2026: la fine del Superbonus ordinario

La storia della maxi agevolazione, iniziata a metà del 2020, si è chiusa nel 2025 e non è stata prorogata nel 2026. La sua scadenza era programmata alla fine dell'anno del 2025. Difatti, in argomento, sappiamo che l'art. 1, comma 56, lett. a, L. 207/2024 ha introdotto un nuovo comma 8-bis.2. all'articolo 119 DL 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: 

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; 
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, l'art. 1, comma 56, lett. b, L. 207/2024 introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all'articolo 119 che riconosceva la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico si prevedeva che: 

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023; 
  • sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell'opzione in commento; 
  • l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 8, DPR 322/98, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024; 
  • se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Legge di Bilancio 2026: il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici

Premesso ciò, oltre alla mancata proroga del Superbonus, come prevedibile, il Legislatore non ha operato nessuna proroga per cessione del credito e sconto in fattura. Tuttavia, occorre considerare che nella bozza della Legge Finanziaria era prevista una proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze / dichiarazioni presentate prima del 30.3.2024. Tale proroga non è stata confermata; sicché, in sostituzione di ciò, con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 616, L. 199/2025), il Legislatore ha previsto che:

  • al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari  e gli Uffici speciali per la ricostruzione ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato III-quater alla presente legge;
  • l'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.