Dottrina / Riviste
Tregua fiscale: tra chiarimenti dell’Agenzia e proroghe temporali13 Aprile 2023
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Continua il commento alla Circ. AE 20 marzo 2023 n. 6/E con cui l'Agenzia ha fornito – attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori chiarimenti interpretativi sulla cd. Tregua fiscale della Legge di Bilancio 2023. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) 1. In caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia. 2. Se è stata adottata la definizione della lite ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022 in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, è comunque possibile accedere alla definizione di cui ai commi da 186 a 205 di cui alla Legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente. 3. Se i provvedimenti impositivi riguardano distintamente società e soci, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. E' irrilevante l'eventual... Contenuto riservato agli abbonati. |