Dottrina / Riviste

Tregua fiscale: tra chiarimenti dell’Agenzia e proroghe temporali

13 Aprile 2023 |
Renato Portale
Prosegue l'analisi della Circ. AE 20 marzo 2023 n. 6/E e delle interpretazioni su alcuni strumenti a disposizione dei contribuenti: definizione agevolata delle controversie tributarie, rinuncia dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, definizione agevolata di carichi affidati ad agenti della Riscossione. Un cenno anche agli aspetti temporali incisi dal Decreto Bollette.

Continua il commento alla Circ. AE 20 marzo 2023 n. 6/E con cui l'Agenzia ha fornito – attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori chiarimenti interpretativi sulla cd. Tregua fiscale della Legge di Bilancio 2023.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)

1. In caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia.

2. Se è stata adottata la definizione della lite ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022 in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, è comunque possibile accedere alla definizione di cui ai commi da 186 a 205 di cui alla Legge di bilancio 2023 per gli ulteriori atti in relazione ai quali il giudizio è ancora pendente.

3. Se i provvedimenti impositivi riguardano distintamente società e soci, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. E' irrilevante l'eventual...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona