Il valore di liquidazione nel concordato preventivo07 Aprile 2023
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Il valore di liquidazione come elemento del piano di concordato L'art. 87 c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 14/2019, rubricato “Contenuto del piano di concordato”, prevede che l'imprenditore presenti, assieme alla proposta di concordato, un piano che dia conto, fra l'altro, del valore di liquidazione del patrimonio al momento della presentazione della domanda di concordato, in ipotesi di (alternativa) liquidazione giudiziale.
Tale norma è stata introdotta dall'art. 19 c. 5, D.Lgs. n. 83/2022, testo con il quale il legislatore, recependo le disposizioni dettate dalla Dir. (UE) 2017/1132, è intervenuto in misura incisiva sull'istituto del concordato preventivo e, più in particolare, sulle norme che regolano il concordato in continuità aziendale.
L'indicazione del valore di liquidazione assunto alla data di proposizione del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato preventivo assume peculiare rilevanza con riferimento a più ordini di motivi.
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