Dottrina / Riviste

Autotrasportatori per conto terzi. Profili fiscali e attestazione di capacità finanziaria

04 Marzo 2024 |

L'attività di autotrasporto per conto terzi presenta peculiarità sia dal punto di vista delle imposte sui redditi e delle accise, sia in ambito IVA. Lo svolgimento presuppone, a monte, il possesso di specifici requisiti: le imprese di trasporto su strada devono dimostrare l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, con l'iscrizione, per le sole imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto di terzi, ad apposito Albo nazionale.

Sommario
Autotrasporto per conto terzi. Inquadramento ai fini delle imposte sui redditi

L'attività di autotrasporto è considerata quale attività d'impresa ai sensi dell'art. 2195 c.c.

Attività rispetto alla quale, l'art. 55 DPR 917/86 TUIR, dispone quanto segue:

sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Di conseguenza, ai redditi prodotti dallo svolgimento di attività di autotrasporto per conto terzi, si applicano le regole proprie del reddito d'impresa.

Ai fini fiscali, è ammessa tanto l'opzione per il regime contabile ordinario tanto per quello semplificato, con applicazione del principio di cassa, ex art. 66 DPR 917/86, sempre se si rispettano i presupposti ex art. 18 DPR 600/73; in caso di opzione per la contabilità semplificata risultano altresì applicabili le agevolazioni di cui al c. 5 dell'art. 18 DPR 600/73 il quale prevede una presunzione...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona