Speciali
Quadro RQ02 Marzo 2023
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Esaminiamo i profili di novità riguardanti, ai fini compilativi: l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche, la rivalutazione di beni d'impresa con rideterminazione di valori di acquisto, l'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, la cessione o rimborso di quote o azioni di OICR, la gestione del contributo di solidarietà temporaneo a carico di soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché dei soggetti rivenditori e di quelli che esercitano produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La sezione XIV del quadro RQ tiene conto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche di cui al c. 2-bis dell'art. 1 DL 209/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 265/2002, è fissata allo 0,50% (art. 1 c. 264 L. 197/2022). Descrizione Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare), l'art. 1 c. 264 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) stabilisce l'aumento dello 0,5%, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita dovuta dalle imprese di assicurazione. La disposizione non ha subito modifiche nell'iter parlamentare di approvazione. Sono soggetti all'imposta sostitutiva le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Per le imprese di assicurazione non residenti operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, l'imposta è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti i... Contenuto riservato agli abbonati. |