Dispositivo di firma scaduto successivamente alla notifica del ricorso: come procedere?10 Marzo 2023
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Introduzione Nella sentenza CGT 1° Bologna 23 dicembre 2022 n. 999, il Collegio di primae curae ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto della rimessione in termini, ex art. 153 c. 2 c.p.c., “improrogabilità dei termini perentori”, a fronte della scadenza del dispositivo di firma digitale del difensore del ricorrente, nel lasso temporale che intercorre tra la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, qualora il deposito sia comunque avvenuto tempestivamente, a nulla rilevando il mancato perfezionamento. Da quanto si apprende dai fatti di causa il ricorrente aveva chiesto il beneficio della rimessione in termini, per la costituzione in giudizio, avendo depositato il ricorso oltre il termine imposto dall'art. 22 c. 1 D.Lgs. 546/92; parte ricorrente rilevava che il ricorso, correttamente notificato all'ente impositore, all'atto della costituzione in giudizio, entro il termine dei 30 giorni (il termine è sospeso per 90 giorni in caso di reclamo/mediazione), pur essendo stato tempestivamente presentato per la presa in carico al SIGIT, era stato successivamente scartato dal sistema, in quanto il certificato della firma elettronica con il quale era stato sottoscritto il ... Contenuto riservato agli abbonati. |