La legittimazione alla stipulazione del contratto di locazione28 Febbraio 2023
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Il contratto di locazione Appare utile, in via preliminare, un inquadramento della figura negoziale della locazione. Tale atto, come noto, si configura quale contratto consensuale, il cui perfezionamento avviene attraverso il solo scambio dei consensi delle parti contraenti.
In tale ambito, peraltro, la fase relativa alla consegna della cosa, si pone quale elemento sostanzialmente esogeno rispetto alla fattispecie negoziale della quale qui si argomenta. Essa, infatti, rappresenta un obbligo – sicuramente il primo – gravante in capo al contraente che veste ruolo di locatore.
Sul punto si osserva, quindi, che, qualora quest'ultimo manchi di provvedere alla consegna del bene oggetto del relativo contratto di locazione, il conduttore può dare luogo ad un'attività rimediale, questa costituita dall'azione finalizzata alla risoluzione del contratto ed al correlato risarcimento dei danni.
Nel caso poi in cui, consegnata la cosa in considerazione, il locatore proceda alla riacquisizione a sé della stessa, al conduttore rimane accordato la possibilità di avvalersi della tutela possessoria, ciò che può esercitarsi, configurandosi, nella specie una privazione del godimento della cosa ... Contenuto riservato agli abbonati. |