Dottrina / Giurisprudenza commentata

Stato di insolvenza: va dedotto da impossibilità di operare proficuamente sul mercato, non dal mero squilibrio patrimoniale

10 Febbraio 2023 |
Vincenzo Papagni
In tema di accertamento dello stato di insolvenza, la sezione VI della Corte di cassazione civile ribadisce che il dato fondamentale consiste nell'impossibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. Impossibilità che si traduce, precisa la Corte, nella impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Massima

Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.



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