Sì al concordato, no al compenso automatico del professionista. Va provato il suo esatto adempimento.03 Febbraio 2023
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Massima Il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161 c. 3 L.Fall., non può invocare, a fondamento del credito, la mera ammissione del debitore che lo ha designato (poi dichiarato fallito) alla procedura concordataria; non costituendo – a questi fini – il decreto emesso dal tribunale, ex art. 163 c. 1, L.Fall., approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista. Con la conseguenza che la stessa valutazione può essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo.
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