Dottrina / Giurisprudenza commentata

Reati tributari e periculum in mora: motivazione necessaria anche per sequestro preventivo di cosa confiscabile

20 Gennaio 2023 |

Il provvedimento di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, deve contenere concisa motivazione del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che anticipano l'effetto ablativo della confisca prima che sia definito il giudizio. L'obbligo motivazionale ricorre anche per il sequestro preventivo di cosa confiscabile: dovrà riguardare il pericolo di dispersione del bene ante definizione del giudizio, in quanto, diversamente, la confisca diverrebbe impraticabile (Cass. pen. 13 dicembre 2022 n. 47054).

Massima

Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321 c. 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p. o, in caso di reati tributari, all'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. Tale obbligo motivazionale ricorre anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile e tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). È quanto stabilito dalla Cass. 22 settembre 2022 n. 47054 (depositata il 13 dicembre 2022) in piena continuità con la Cass. S.U. 24 giugno 2021, n. 36959.

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