Lorem Riviste

Operazioni inesistenti in reverse charge e regime sanzionatorio dopo la legge di Bilancio

18 Gennaio 2023 |
Marco Peirolo

Quando le operazioni inesistenti imponibili soggette al meccanismo del reverse charge sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario/committente era consapevole si applica nei suoi confronti la sanzione amministrativa pari al 90% dell'imposta. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2023, in recepimento dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Sommario
Normativa originaria

L'art. 6 c. 9-bis.3 D.Lgs. 471/97 prevede che se il cessionario/committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta con la procedura di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 c. 3 DPR 633/72 o con quella di rimborso di cui all'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92 (ora art. 30-ter c. 1 DPR 633/72).

Tale previsione, avente più carattere procedurale che sanzionatoria, è relativa all'ipotesi dell'errata applicazione del meccanismo del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. Trattasi, ad esempio, del caso in cui il cessionario/committente, che acquista un bene o un servizio da un soggetto non residente, ritenga per errore l'operazione rilevante ai fini IVA in Italia, assolvendo l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione stessa non è soggetta ad IVA.

Nella fattispecie, l'o...

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