Rivalutazione terreni e partecipazioni: determinazione e versamento dell’imposta10 Gennaio 2025
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La possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni e dei terreni è stato oggetto di vari interventi normativi. Da ultimo, l'art. 1 c. 30 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto a regime tale possibilità, consentendo la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Sintesi della disciplina, termini, esempi di calcolo e compilazione. Introduzione La possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli che edificabili, posseduti da persone fisiche e società semplici, è stata introdotta dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001 (legge finanziaria 2002). Attraverso il processo di rivalutazione, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto:
Annualmente, disposizioni di legge hanno riaperto i termini per la rivalutazione. Gli ultimi interventi normativi sono stati previsti dall'art. 1 c. 693 e 694 L. 160/2019, dall'art. 137 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 1122 – 1123 L. 178/2020), dall'art. 29 DL 17/2022 conv. in L. 34/2022, dall'art. 1 c. 107-109 L. 197/2022 e infine dall'art. 1 c. 52 e 53 L. 213/2023 che ha disposto la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 20... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |