Comunicazione del reddito – consolidato fiscaleInquadramentoL'art.12, D.M. 9 giugno 2004 recante “Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 – 128 del TUIR” prevede che se gli effetti fiscali della fusione di cui al c. 1 dell'art. 11 D.M. 9 giugno 2004 decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d'imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione comunica alla consolidante il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti alla fusione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione nonché' del reddito o della perdita relativo al periodo d'imposta da cui ha effetto la fusione. Contenuto riservato agli abbonati. |