Dottrina / Giurisprudenza commentata

Fallimento di una delle parti: il dies a quo per la riassunzione

02 Gennaio 2023 |
Vincenzo Papagni
In caso di apertura del fallimento il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione, per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte (Cass. 28 novembre 2022 n. 34898).
Massima

In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43 c. 3 L. Fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall., per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata, ai predetti fini, anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima.


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