Effetti della variazione in aumento dell'IVA21 Dicembre 2022
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Effetti in capo al fornitore L'art. 26 c. 1 DPR 633/72, nel disciplinare le variazioni dell'imponibile e/o dell'imposta, prevede che le disposizioni degli artt. 21 e ss. devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare dell'imponibile e/o dell'imposta, tutte le volte che, successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Pertanto, il cedente/commissionario deve, senza limiti temporali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso lo strumento della nota di variazione in aumento, osservando le disposizioni degli artt. 21 e ss. DPR 633/72 relative alla fatturazione delle operazioni e quindi, ove possibile, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario/committente. Maggiore imposta versata a seguito di avvisi di accertamento o rettificaLa facoltà di rivalsa di cui sopra, conseguente all'obbligo di rettifica imposto dal citato art. 26 c. 1 DPR 633/72, differisce dalla facoltà di rivalsa previs... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |