Locazione: registrazione tardiva e autoriduzione del canone19 Dicembre 2022
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Massima Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale, con la conseguenza che, per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, trarre elementi circa la colpevolezza e la gravità dell'inadempimento dalla morosità che si sia protratta nel corso del giudizio, egli non può mai prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento al momento della domanda.
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il quale, fino all'intimazione dello sfratto per morosità, aveva corrisposto il canone in misura ridotta , poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, attribuendo rilievo, ai fini della richiesta risoluzione, alla complessiva morosità determinatasi anche successivamente alla proposizione della domanda, senza esaminare i profili di imputabilità del pregresso inadempimento. Il contratto di locazione immobiliare tardivamente registrato dal conduttore sino al 16 luglio 2015 è valido ed efficace in quanto... Contenuto riservato agli abbonati. |