Dottrina / Giurisprudenza commentata

Opposizione allo stato passivo: no a domande nuove e ad una emendatio libelli

07 Dicembre 2022 |
Vincenzo Papagni
Il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l'introduzione di domande nuove, finanche riconvenzionali. Deve aversi per certo, allora, che il creditore, assunta la veste dell'opponente, non può proporre domande nuove, né una mera emendatio libelli, per aver consumato la sua chance all'atto dell'insinuazione (Cass. 7 novembre 2022 n. 32750).
Massima

Il procedimento di opposizione allo stato passivo non consente l'introduzione di domande nuove, finanche riconvenzionali. Deve aversi per certo, allora, che il creditore, assunta la veste dell'opponente, non può proporre domande nuove, né una mera emendatio libelli, per aver consumato la sua chance all'atto dell'insinuazione. Conclusione, questa, già sancita di recente lo scorso febbraio da Cass. 24 febbraio 2022 n. 6279, benché limitatamente al divieto di domande nuove nel procedimento di opposizione allo stato passivo, ma le cui argomentazioni (in primis, la inutilizzabilità, in tale sede dei meccanismi, ex art. 183 c.p.c., e la impossibilità, per gli altri creditori già ammessi, di poter interloquire sulla stessa) possono agevolmente supportare la medesima soluzione anche con riguardo alla mera emendatio libelli.




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