Procedura di “remissione in bonis”: come applicarla correttamente22 Novembre 2022
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Una società ha ceduto un credito bonus facciate a un istituto finanziario: può procedere con la remissione in bonis per sanare un errore sostanziale del modello (nella fattispecie, indicazione dell'anno di sostenimento spesa 2020 a fronte di un bonifico parlante effettuato nel 2021)?
È possibile per una società che ha ceduto un credito da bonus facciate a istituto finanziario, procedere con la remissione in bonis per sanare un errore sostanziale del modello ossia l'indicazione sullo stesso dell'anno di sostenimento spesa 2020 a fronte di un bonifico parlante effettuato nel 2021? Si specifica, per una migliore comprensione del quesito, che l'istituto cessionario ha già usato in compensazione la prima rata del credito decennale. L'analisi del testo della Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E porta a ritenere che tale procedura non sia adottabile nel caso specifico. Il motivo è che, nel paragrafo 5.3 – relativo alla correzione degli errori sostanziali – viene specificato quanto segue: “Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all'Agenzia, con le modalità sopra indicate, l'annullamento dell'accettazione della cessione errata. Infatti, nelle more dell'annullamento dell'accettazione, il credito a disposizione del cessionario verrebbe temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond consultabile nel cassetto fiscale del cessionario. Per tale ragione è interesse anc... Contenuto riservato agli abbonati. |