Lorem Riviste

Fatture per operazioni inesistenti e riparto dell'onere della prova

16 Novembre 2022 |
Esaminiamo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di distribuzione dell'onus probandi, sia per quanto concerne le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate o in cui si realizza un'alterità soggettiva, nel senso che il soggetto formale indicato, nel documento fiscale, non è quello reale.
Sommario
Qualificazione normativa

A mente dell'art. 1 lett. a) D.Lgs. 74/2000 per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture emesse “a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

Invero giova rilevare che l'art. 21 c. 7 DPR 633/72, espressivo del c.d. principio di cartolarità dell'IVA, sancisce che “Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”; in assenza di tale disposizione, in caso di emissione di una fattura per un'operazione inesistente, il cedente/prestatore al quale fosse chiesto il pagamento della corrispondente imposta potrebbe agevolmente contestare il fondamento della pretesa, e cioè la sussistenza del debito d'imposta stante la mancata esecuzione dell'operazione. Invero il fenomeno, come noto, si manifesta...

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