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Condizioni applicative della non imponibilità IVA dei trasporti internazionali di beni

09 Novembre 2022 |
Marco Peirolo
Dal 1° gennaio 2022, il regime di non imponibilità IVA previsto per i trasporti internazionali di beni non è più applicabile ai servizi resi a soggetti diversi dal mittente o dal destinatario dei beni, come si verifica nel caso della cd. subvezione e lo stesso effetto si produce per i servizi di carico, scarico, trasbordo, ecc., ove accessori alla prestazione di trasporto.
Sommario
Limitazione della non imponibilità per i trasporti internazionali di beni

L'art. 5-septies DL 146/2021 introdotto, in sede di conversione, dalla L. 215/2021 specifica le condizioni per la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale di beni di cui all'art. 9 c. 1 n. 2) DPR 633/72, vale a dire i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69 dello stesso DPR 633/72.

Il citato art. 5-septies DL 146/2021, al c. 1, ha aggiunto all'art. 9 DPR 633/72 il nuovo terzo comma, in base al quale i trasporti internazionali di beni non imponibili IVA non comprendono i trasporti resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al n. 4) del medesimo primo comma dell'art. 9 DPR 633/72.

Il successivo c. 2 dell'art. 5-septies DL 146/2021 ha stabilito che la nuova disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2022 e che sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità all...

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