Dottrina / Giurisprudenza commentata

La Cassazione ammette i fondi pensione extra-UE al rimborso delle ritenute sui dividendi

28 Ottobre 2022 |
Le ritenute applicate sui dividendi di fonte italiana distribuiti a fondi non residenti (UE e extra-UE) sono contrarie al principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 TFUE nella misura in cui il medesimo reddito, ove percepito da un fondo di investimento di diritto italiano, sarebbe stato esente o assoggettato ad aliquota inferiore (Cass. 1° settembre 2022 n. 25691).
Il principio emerso

La diversità di trattamento applicata in Italia sulla tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione residenti in Stati terzi, rispetto a quelli percepiti da fondi pensione residenti, è in contrasto con la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE. Tale discriminazione è infatti in grado di dissuadere le società residenti in Stati terzi dall'investimento in società residenti, e non trova giustificazione in ragioni di interesse generale o in significative differenze oggettive che, ai sensi dell'art. 65 TFUE, potrebbero indurre a ritenere giustificata un'eccezione alla regola generale. Al fine di escludere la legittimità dell'applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza l'applicazione della Convenzione Italia-U.S.A. contro le doppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all'art. 27 c. 3 DPR600/73, risultando invece decisiva la corretta applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE.

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