La Cassazione ammette i fondi pensione extra-UE al rimborso delle ritenute sui dividendi28 Ottobre 2022
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Il principio emerso La diversità di trattamento applicata in Italia sulla tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione residenti in Stati terzi, rispetto a quelli percepiti da fondi pensione residenti, è in contrasto con la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE. Tale discriminazione è infatti in grado di dissuadere le società residenti in Stati terzi dall'investimento in società residenti, e non trova giustificazione in ragioni di interesse generale o in significative differenze oggettive che, ai sensi dell'art. 65 TFUE, potrebbero indurre a ritenere giustificata un'eccezione alla regola generale. Al fine di escludere la legittimità dell'applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza l'applicazione della Convenzione Italia-U.S.A. contro le doppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all'art. 27 c. 3 DPR600/73, risultando invece decisiva la corretta applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE. Contenuto riservato agli abbonati. |