Dottrina / Riviste

Rapporto tra nota di variazione in diminuzione e rimborso IVA

26 Ottobre 2022 |
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la procedura di rimborso IVA è ammessa se il fornitore non è legittimato a emettere la nota di variazione in diminuzione. A risultati diversi è giunta la giurisprudenza, per la quale la procedura di rimborso è alternativa a quella di variazione: è applicabile a discrezione del contribuente, purché in grado di dimostrare l'eliminazione del rischio di perdita di gettito dovuto, in capo al cliente, all'utilizzo (anche possibile) della fattura ricevuta per detrarre l'IVA erroneamente applicata dal fornitore.
Sommario
Effetti dell'erroneo addebito dell'IVA in fattura

Di regola, in caso di addebito in fattura di un'IVA non dovuta, in quanto l'operazione oggetto di documentazione è non imponibile, esente o non soggetta:

il fornitore non può opporre al cliente – il quale agisca nei suoi confronti per la restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. – l'avvenuto versamento dell'imposta, il cui obbligo è previsto dal richiamato art. 21 c. 7 DPR 633/72;

il cliente non può opporre all'Amministrazione finanziaria – che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura – che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'Erario;

il fornitore ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 30-ter c. 1 DPR 633/72, la quale pertanto, essendo estranea al rapporto tra fornitore e cliente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa.

Effetti dell'erroneo addebito dell'IVA in capo al fornitore

Con specifico riguardo agli effetti dell'erroneo addebito dell'IVA in capo al fornitore, l'art. 30-ter DPR 633/72, introdotto dall'art. 8 L. 167/2017 (Legge europea 2017), ...

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