Dottrina / Riviste

Riaffermato il diritto all'esenzione IMU anche in assenza di coabitazione dei coniugi

25 Ottobre 2022 |
La Corte Costituzionale ha riaffermato il diritto all'esenzione dal pagamento IMU per l'abitazione principale, tanto nel caso in cui il possessore componente di un nucleo familiare sia residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune quanto nelle ipotesi in cui il nucleo risieda e dimori in distinti immobili in Comuni diversi. Nell'ordinamento non possono trovare cittadinanza misure fiscali che penalizzano coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un'unione civile.
Contesto normativo e giurisprudenziale

Come noto, il DL 146/2021, c.d. Decreto fisco, collegato alla Legge di Bilancio 2022, è intervenuto in materia di esenzione IMU per nuclei familiari i cui componenti non risiedono e non dimorano abitualmente nello stesso immobile.

Ai sensi dell'art. 13 DL 201/2011 l'abitazione principale, a eccezione degli immobili accatastati in A1, A8 e A9 e le relative pertinenze, non sono assoggettate a tributo.

Il citato articolo prevede che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare “nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Tale norma è stata, negli anni, oggetto di diversi interventi normativi finalizzati di volta in volta a ridefinire i contorni applicativi dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.

L'ultimo intervento in ordine di tempo ha riguardato l'ipotesi di non coabitazione dei componenti del medesimo nucleo familiare.

Il comma 741 lett. b) modificato dall'art. 5-decies DL 146/2021, stabilisce che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobi...

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