Fallimento e variazione in diminuzione: recenti orientamenti AE10 Ottobre 2022
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Per le procedure fallimentari avviate dopo il 26 maggio 2021, è possibile a norma del c. 3-bis dell'art. 26, emettere nota di variazione a partire dall'apertura della procedura concorsuale ed esercitare il diritto a detrazione, al più tardi, in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa nota è stata emessa. Ciò vale indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo del credito e anche in assenza dell'accettazione del curatore. Non è tuttavia consentito, nell'ipotesi di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali, emettere note di variazione di sola IVA. I creditori possono comunque decidere di attendere l'esito infruttuoso della procedura e operare la variazione in diminuzione ex c. 2 dell'art. 26 in quanto la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, rientra tra i casi “simili” previsti dal citato c. 2. Questi i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate nella Risp. AE 3 ottobre 2022 n. 485. Variazione in diminuzione ai sensi del comma 3-bis Ai sensi dell'art. 26 c 3-bis lett. a), per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (entrata in vigore del DL 73/2021) è po... Contenuto riservato agli abbonati. |