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ComUnica

13 Settembre 2022 |

Attraverso la Comunicazione Unica gli interessati, con una procedura unica, assolvano una serie di adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS, fra cui la richiesta dell'iscrizione al Registro Imprese, la richiesta dell'iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA), la richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL.

Introduzione

La legge comunitaria 2022 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, al soggetto che ha presentato la comunicazione e al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'art. 29 L. 118/2022 abbrevia i termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 DL 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007 sostituendone il comma 4 che assume ora il seguente tenore:

“Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate”.

Il richiamato comma 4 dell'art. 9 DL 7/2007 convertito in L. 40/2007 stabilisce che gli interessati, con una procedura unica, assolvano una serie di adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS, fra cui la richiesta dell'iscrizione al Registro Imprese, la richie...

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