Dal 2022 abrogate le società in perdita sistematica01 Settembre 2022
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Fonte: QuotidianoPiù L'art. 9 c. 1 DL 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito nella L. 122/2022, ha cancellato la norma sulle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Disciplina Com'è noto, la disciplina relativa alle società in perdita sistematica (ex art. 2 c. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies DL 138/2011) impone la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo d'imposta successivo nei confronti dei soggetti che:
Nello specifico, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione, una società qualificata in perdita sistematica:
Da quanto sopra deriva che la disciplina relativa alle società in perdita sistematica non è applicabile per i soggetti costituiti da meno di sei anni (infatti, il primo periodo d'imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione. Si veda anche Circ. AE 19 giugno 2012 n. 25/E, paragrafo 6.2). Decorrenza delle novità Per effetto di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, la norma sulle società in perdita sistematica viene ora abrogata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Da quanto sopra deriva che le penalizzazioni (sopra elencate) previste dall'art. 30 L. 724/94 non saranno applicabili nei confronti delle società che risulteranno in perdita sistematica nel periodo d'imposta 2022 “solare” ancorché:
E', viceversa, confermata l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2021 “solare” (modelli Redditi 2022). Ne consegue che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica sarà applicabile, quale ultimo periodo, nel periodo d'imposta 2021 (Redditi 2022) nei confronti dei soggetti che:
Esempio Una società in perdita sistematica nel periodo d'imposta 2021 (in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione sarà soggetta alle “restrizioni/penalizzazioni” previste e nella compilazione dei modelli dichiarativi riferiti al periodo d'imposta 2021) dovrà:
La società non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito IVA del periodo d'imposta (IVA 2022) in cui le società che risultano in perdita sistematica. Società di comodo Per completezza si ricorda che, nonostante l'abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica, ad oggi a nessuna modifica ha riguardato l'applicazione dalla normativa relativa alle società di comodo (ex art. 30 L. 724/94) che, come tale, dovrà essere applicata non solo per il 2021, ma anche per il 2022 e per gli anni successivi. In questo caso, nell'ipotesi di mancato superamento del c.d. “test di vitalità” sarà possibile disapplicare autonomamente le disposizioni dichiarando l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito di superare i parametri indicati nelle norme in esame, eventualmente accompagnando la disapplicazione con un'istanza di interpello probatorio da spedire entro il prossimo 30 novembre. Nel modello Redditi 2022, la causa oggettiva dovrà essere tale da aver impedito il conseguimento di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze almeno pari ai minimi presunti, riferiti al triennio di media (2019-2020-2021) oppure aver procurato perdite in almeno uno dei cinque esercizi del periodo 2016-2020. |