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Rimborso dell'IVA chiesto dai soggetti non stabiliti in Italia17 Luglio 2024
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Per gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni effettuati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE o, a condizione di reciprocità, in Stati extra-UE è possibile applicare una specifica procedura per chiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato, sempreché siano soddisfatti alcuni specifici presupposti sia di tipo soggettivo che oggettivo. Rimborso IVA chiesto dai soggetti stabiliti in altri Stati UE L'art. 38-bis2 DPR 633/72, in recepimento dell'art. 171 Dir. 2006/112/CE, definisce le modalità di esecuzione dei rimborsi IVA nei confronti dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia con imposta detraibile. Presupposti soggettivi Tale procedura, per espressa previsione dell'art. 38-bis2 c. 1 DPR 633/72, è preclusa laddove sia operante una stabile organizzazione, ma è il caso di osservare che il divieto – confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 11 settembre 2020 n. 339 – si pone in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, che ammette il rimborso se, per mezzo della stabile organizzazione, non sono state effettuate operazioni attive imponibili nello Stato UE di rimborso, come del resto prevede l'art. 3 lett. a) Dir. 2008/9/CE che riconosce il diritto alla restituzione dell'imposta se il richiedente, nello Stato UE di rimborso, non possiede una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali (C.Giust. UE 25 ottobre 2012 C-318/11 e Giust. UE 25 ottobre 2012 C-319/11 e C.Giust. UE 16 luglio 2009 C-24... Contenuto riservato agli abbonati. |