News

Cooperative, mutualità prevalente e devoluzione del patrimonio

09 Agosto 2022 |
La perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte di una cooperativa, conseguente alla modificazione o alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti (Cass. 28 luglio 2022 n. 23602).

Fonte: QuotidianoPiù

Un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha negato la devoluzione ad esso del patrimonio sociale di una cooperativa.

La società aveva modificato le clausole mutualistiche, con particolare riferimento al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Secondo il Fondo mutualistico, la cooperativa, in base a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avrebbe dovuto devolvere il patrimonio.

La Corte di Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 23602 del 28 luglio 2022, respingendo le doglianze del Fondo.

Normativa vigente in tema di devoluzione del patrimonio

La riforma del diritto societario, avviata dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha identificato all'interno della più ampia categoria di società cooperative caratterizzate dal perseguimento dello scopo mutualistico, quelle a mutualità prevalente, distinguendole dalle cooperative diverse.

Le cooperative a mutualità prevalente, secondo l'art. 2514 c.c., devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualora una cooperativa a mutualità non prevalente intendesse trasformarsi in una società lucrativa, è tenuta a devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Se la cooperativa, invece, per due esercizi consecutivi, non rispetta la condizione di prevalenza prevista dall'art. 2513 c.c. (c.d. prevalenza gestionale) ovvero modifica le previsioni dello statuto di cui all'art. 2514 c.c. (clausole mutualistiche), gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi al Ministero dello sviluppo economico, attraverso cui dovrà essere determinato il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Circostanze per la devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici

La Corte di Cassazione non ha dato seguito alla tesi del Fondo mutualistico, in quanto l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale effettivo da parte della cooperativa è previsto soltanto se la società delibera la propria trasformazione.

Laddove, invece, la cooperativa perda i requisiti della mutualità prevalente, sia perché sopprime o modifica le clausole mutualistiche, gli amministratori devono predisporre un bilancio straordinario attraverso il quale è effettuata una fotografia del patrimonio sociale.

Secondo i giudici, pertanto, non può ricondursi il diritto di un fondo mutualistico ad acquisire il patrimonio di una cooperativa sulla base della perdurante vigenza dell'art. 17 L. 388/2000, la cui ultrattività sarebbe assicurata dall'art. 111 decies delle disposizioni attuative del codice civile.

L'art. 17 L. 388/2000, infatti, risulta superato dalla riforma del diritto societario; inoltre, la funzione dell'art. 111 decies disp. att. c.c. è quella di regolare la fase transitoria determinatasi dall'ingresso delle nuove norme di diritto societario. Anzi, attraverso una lettura corretta, tale norma stabiliva che laddove venissero modificate le clausole antilucrative previste dalla Legge Basevi (Dlgs.C.P.S. n. 1577/1947), l'unico obbligo era quello per gli amministratori di redigere il bilancio straordinario.

La Cassazione, pertanto, enuncia il principio di diritto secondo cui la perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte di una cooperativa, conseguente alla modificazione o alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza.

Stabilisce, altresì, che l'art. 17 L. 388/2000 risulta implicitamente abrogato a seguito della riforma societaria del 2003; tale disposizione non può essere considerata ancora attiva sulla base dell'art. 111 decies disp. att. c.c., bensì quale norma transitoria, diretta unicamente ad agevolare l'adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle cooperative alle novità introdotte dalla riforma