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Da tempo pieno a part-time e viceversa: guida operativa25 Settembre 2023
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Azienda e dipendente possono accordarsi per trasformare il rapporto originariamente a tempo pieno in part-time o viceversa. La guida operativa, corredata dalla modulistica, illustra le modalità della trasformazione, i casi particolari, gli adempimenti del datore di lavoro, senza tralasciare gli aspetti previdenziali. Trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. L'atto scritto non costituisce un nuovo contratto ma integra il contratto individuale originario ed il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del contratto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L'atto scritto è obbligatorio poiché in materia di contratto a tempo parziale, com'è noto, la durata della prestazione lavorativa, così come la collocazione temporale dell'orario di lavoro devono essere puntualmente indicati nel contratto di lavoro. Il D. Lgs. 81/2015, nel tentativo di fornire una definizione unitaria, ha superato le definizioni tipiche del tipo di part-time(orizzontale, verticale e misto), ferma restando la forma scritta ai fini della prova e l'obbligo di inserire nel contratto la “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario di svolgimento della stessa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” (art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. 81/2015), anche con rinvio a turni programmati se l'organizzazione del l... Contenuto riservato agli abbonati. |