Dottrina / Schede d'autore

Patto di prova

29 Marzo 2024 |

Con il patto di prova le parti del contratto di lavoro subordinano la definitiva assunzione all'espletamento di una prova nell'ambito della quale entrambe potranno valutare la convenienza del rapporto, riconoscendo, quindi, l'una in favore dell'altra, il diritto di terminare il contratto in caso di fallimento della prova, senza reciproci obblighi di preavviso o di pagamento di indennità sostitutiva.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 2096 c.c., salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

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